DESCRIZIONE PROFILO:
Nell’ambito dell’esercizio dei compiti di controllo, l’Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi svolge le seguenti attività:
controlli preliminari;
controlli all’atto dell’accesso del pubblico;
controlli all’interno del locale.
PREMESSA
La legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) autorizza l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti (art. 3, comma 7). Tale personale deve essere iscritto in un apposito elenco tenuto dal Prefetto competente per territorio.
I requisiti necessari per l’iscrizione nel predetto elenco sono stati definiti dal Ministro dell’Interno con decreto del 6 ottobre 2009. Tra i requisiti richiesti vi è anche l’obbligo di frequenza di un corso di formazione istituito dalle regioni.
La Conferenza delle regioni e province autonome, nella seduta del 27 gennaio 2010, ha approvato un Accordo contenente gli elementi minimi comuni per l’organizzazione dei corsi di formazione per il predetto personale.
OBIETTIVI DEL CORSO
Fornire una preparazione teorico-pratica adeguata e conforme a quanto prescritto dalle norme vigenti per l’erogazione dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi propedeutica all’iscrizione presso gli appositi Elenchi istituiti presso ciascuna Prefettura ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.M. 6 ottobre 2009.
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del decreto Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2009 il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
età non inferiore a 18 anni;
diploma di scuola media inferiore ovvero assolvimento diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono presentare una dichiarazione di valore, rilasciata dalla competente Autorità, che attesti il livello di scolarizzazione.
Gli stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo.
Tale conoscenza deve essere dimostrata attraverso un test d’ingresso da conservare agli atti del soggetto erogatore della formazione.
CERTIFICAZIONE FINALE
Al candidato che supera la prova finale viene rilasciato un attestato di frequenza, con verifica degli apprendimenti, che deve contenere i seguenti elementi minimi:
-Denominazione del soggetto formatore
-Titolo del corso
-legislazione di riferimento
-durata del corso e periodo di svolgimento
-dati anagrafici del corsista
-firma del soggetto autorizzato ad erogare il corso
DURATA DEL CORSO 90 ore
Controlla l'accreditamento dei nostri corsi in Regione Lazio a questo link: https://www.regione.lazio.it/documenti/80741